Lo scorso 15 marzo 2018, in concomitanza con il debutto del piĆ¹ grande circo svizzero (il Circus Knie), tre organizzazioni animaliste consegnavano a Berna, presso il governo svizzero, circa 70'000 firme contro gli animali selvaggi (leoni, tigri, elefanti, ecc.) nei circhi svizzeri.
GiĆ nel 2015 una deputata dei Verdi aveva chiesto di istituire una lista di animali selvatici vietati nei Circhi, ma il governo svizzero ha risposto cosƬ:
1. Le regolamentazioni sulla detenzione di animali selvatici variano notevolmente da Stato a Stato, soprattutto per quanto riguarda le "liste nere" degli animali selvatici non autorizzati nei circhi itineranti.
In Svizzera, per detenere animali selvatici a titolo professionale, i circhi devono richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90 segg. dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). Fondamentalmente, devono soddisfare le stesse condizioni previste per altre detenzioni professionali di animali selvatici, i cui requisiti minimi sono molto piĆ¹ dettagliati rispetto a quelli applicati in altri Paesi. Visto lo spazio limitato offerto da alcuni luoghi, per i circhi esiste la possibilitĆ di prevedere temporaneamente requisiti minimi inferiori a quelli richiesti (ad es. per le aree d'uscita). Le condizioni da soddisfare in questi casi sono tuttavia molto rigorose (cfr. sotto n. 2).
Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario vietare la detenzione di determinati animali selvatici nei circhi. Inoltre non vi sono criteri obiettivi per un divieto di singole specie. Nemmeno le "liste nere" di altri Stati si basano su criteri uniformi.
2. Secondo l'articolo 95 capoverso 2 OPAn possono essere concesse deroghe soltanto per gli animali in tournĆ©e che con frequenza e regolaritĆ , ovvero di norma giornalmente, sono addestrati nel maneggio. La possibilitĆ di deroga ĆØ valida solo per singoli luoghi e le domande devono essere autorizzate prima dell'inizio della tournĆ©e previa presentazione del relativo piano. Le deroghe sono temporanee e possono essere autorizzate soltanto se sono giustificate dalle condizioni del luogo. Nel quadro della procedura di autorizzazione, i servizi specializzati nella protezione degli animali degli uffici veterinari cantonali sono tenuti a verificare le indicazioni fornite nelle domande e a disporre eventualmente oneri o, se necessario, a respingere l'autorizzazione. Il benessere degli animali da circo ĆØ dunque garantito. DovrĆ quindi essere mantenuta la possibilitĆ di concedere deroghe secondo le specificitĆ dei singoli luoghi.
Dunque il governo ha giĆ risposto che le leggi vigenti sono abbastanza, non vogliamo altre liste nere o divieti! Siamo dunque fiduciosi che, pur se gli animali selvaggi nei circhi svizzeri risultino sempre piĆ¹ rari, il governo svizzero sappia mantenere la linea seguita finora.